Art. 6 — Servizio di prevenzione e protezione
L'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: " 4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione o protezione.". L'art. 8, comma 5 del decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: " 5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria nei seguenti casi:
- a)nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
- b)nelle centrali termoelettriche;
- c)negli impianti e laboratori nucleari;
- d)nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e)nelle aziende industriali con oltre duecento dipendenti;
- f)nelle industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
- g)nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.". L'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 626/1994 e' sostituito dal seguente: " 6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacita' dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva sono insufficienti, il datore di lavoro puo' far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.".
Testo vigente dal 6 maggio 1996
