Art. 21 — Protezione da agenti biologici: modifiche agli articoli 73, 78, 86 e 87 del decreto legislativo n. 626/1994

All'art. 73 del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, e' soppresso.". All'art. 78 del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarita' delle situazioni lavorative.". All'art. 86 del decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiamo evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. 2-ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformita' all'art. 78. 2-quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI, nonche' sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.". All'art. 87, comma 3, del decreto legislativo n. 626/1994, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: " a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;

  • b)comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;
  • c)in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanita' e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonche' le cartelle sanitarie e di rischio;". All'art. 87, comma 3, lettere d) ed e), e comma 4, del decreto legislativo n. 626/1994, le parole: "di cui all'art. 86, comma 5," sono soppresse. All'art. 87 del decreto legislativo n. 626/1994, il comma 6 e' sostituito dal seguente: " 6. I modelli e le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente.".

Testo vigente dal 6 maggio 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-03-19;242~art21 · fonte del testo

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