Art. 1 — Campo di applicazione
L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e' sostituito dal seguente: " 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica.". All'art. 1 del decreto legislativo n. 626/1994, sono aggiunti, in fine i seguenti commi: "4-bis. Il datore di lavoro che esercita le attivita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attivita', sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto. 4-ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non puo' delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo.".
Testo vigente dal 6 maggio 1996
