Art. 1 — Modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
Al comma 6, dell'articolo 53 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le analisi possono essere affidate a tali laboratori solo qualora i Servizi fitosanitari regionali garantiscano, per tutta la durata dell'incarico, che la persona giuridica a cui affidano le analisi di laboratorio possa assicurare l'imparzialita', la qualita' e la protezione delle informazioni riservate e che non esiste alcun conflitto d'interessi tra l'esercizio dei compiti ad essa affidati e le sue altre attivita'.».
Testo vigente dal 14 gennaio 2011
