All'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comma 7;";
- b)al comma 1, lettera b), le parole: "e comma 5," sono soppresse;
- c)al comma 1, lettera d), dopo le parole: "di emergenza" sono inserite le seguenti: ", da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale";
- d)al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.";
- e)al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con le modalita' stabilite nel provvedimento di cui al comma 6";
- f)al comma 3, lettera c), e al comma 4, le parole: "la documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "la documentazione di cui al comma 1, ((lettere d), e) ed e-bis)))".
Testo vigente dal 22 marzo 2001
