All'articolo 150 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Negli elenchi istituiti ai sensi degli articoli 78 e 88 confluiscono con le loro eventuali limitazioni anche i soggetti di cui al comma 2, nonche' quelli che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 2000.".
- b)i commi 5 e 6 sono soppressi.
Testo vigente dal 31 agosto 2000
