Art. 30 — Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio
In caso di separazione legale o di divorzio il rimborso del credito dell'imposta sui reddito delle persone fisiche, risultante da una precedente dichiarazione congiunta, puo' essere attribuito, per la quota di sua competenza, a ciascun coniuge personalmente. A tal fine, il coniuge che intende avvalersi di tale disposizione deve dare comunicazione scritta all'ufficio dell'Amministrazione finanziaria al quale e' stata presentata la dichiarazione congiunta, della separazione legale o del divorzio sopravvenuti.
Testo vigente dal 28 luglio 1997 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
