Art. 3 — Modificazioni all'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario
All'articolo 117 ed alla relativa rubrica, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "di appello e" e le parole: "e alla Procura generale presso la medesima Corte".
Testo vigente dal 3 febbraio 2006
