Art. 2 — Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione ed alla. br;Procura generale presso la medesima Corte)

Gli articoli 115, 116 e 117 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono sostituiti dai seguenti: "ART. 115. - (Magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trenta magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello e ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo. Con decreto del primo presidente della Corte di cassazione i magistrati di appello possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di consigliere della Corte di cassazione. ART. 116. - (Magistrati di appello destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione) - 1. Della pianta organica della Procura generale presso la Corte di cassazione fanno parte ventidue magistrati di merito con qualifica non inferiore a magistrato di appello. Con decreto del Procuratore generale i magistrati possono essere autorizzati, per esigenze di servizio, ad esercitare le funzioni di sostituto procuratore generale della Corte di cassazione. ART. 117. - (Destinazione dei magistrati di appello e di tribunale alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte) - 1. I posti di magistrati di appello e di tribunale destinati alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la medesima Corte sono messi a concorso con le procedure ordinarie". Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con decreto ad inserire nella pianta organica della Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima Corte i magistrati di cui al comma 1. I magistrati che, alla data di emanazione del decreto, sono applicati alla Corte di cassazione o alla Procura generale sono destinati, nei rispettivi uffici, a coprire i posti nelle piante organiche relative. Sono abrogate le leggi 21 maggio 1956, n. 489, 29 novembre 1971, n. 1050, e 30 luglio 1985, n. 405.

Testo vigente dal 12 marzo 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-02-13;48~art2 · fonte del testo

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