Art. 9 — Intermediari non residenti
Sono equiparati alle banche e alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, gli enti e le societa' non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate. Gli enti e le societa' di cui al comma 1 devono nominare quali rappresentante ai fini dell'applicazione del presente decreto (( una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)), che provvede:
- a)al versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della societa' rappresentata;
- b)alla conservazione della documentazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a);
- c)a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e dei relativi percettori. 12 Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabilite particolari modalita' per l'assolvimento, da parte degli enti e delle societa' non residenti di cui al comma 1, degli adempimenti e degli obblighi previsti dagli articoli 7 e 8.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 gennaio 2004
Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 41, comma 8) che la modifica al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004.
Testo vigente dal 26 novembre 2003 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
