Art. 10 — Riduzione delle provvigioni di sottoscrizione per la copertura
A decorrere dalle emissioni il cui regolamento si effettua a partire dal 1 gennaio 1997, le provvigioni di collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine sul mercato interno vengono ridotte, rispetto a quelle precedentemente in vigore, nelle seguenti misure:
- a)dieci centesimi di punto percentuale per i titoli di durata non superiore ai tre anni e per quelli denominati in ECU;
- b)venti centesimi percentuale per tutti gli altri titoli.
Testo vigente dal 3 maggio 1996
