Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti ((in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni)). Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da: 22

  • a)enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • b)gli investitori istituzionali esteri, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;
  • c)banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato. 12 COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001, N. 350, CONVERTITO CON L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

12

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 41, comma 8) che la modifica al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2004.

D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

22

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.

Testo vigente dal 7 ottobre 2015 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 7 ottobre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 7 ottobre 2015. 36 parole tolte, 9 parole aggiunte.

Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati tolto: o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 aggiunto: e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

    Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-04-01;239~art6 · fonte del testo

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