Art. 9 — Versamento agli enti diversi dallo Stato
Il concessionario della riscossione e' tenuto ad eseguire i versamenti delle somme riscosse per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno ventisette di ciascun mese per le somme riscosse dall'uno al quindici dello stesso mese ed entro il giorno dodici di ciascun mese per le somme riscosse dal sedici all'ultimo giorno del mese precedente.
Testo vigente dal 24 dicembre 1998 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
