Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]di riversamento delle somme riscosse (articolo 22 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; articolo 9 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; articolo 42, comma 7-novies, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14)

[2]1. L'agente della riscossione riversa all'ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso Poste italiane S.p.a. e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese. 2. In caso di versamento di somme eccedenti almeno 50 euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalita' di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non e' identificato ne' facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, a esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilita' speciale. Il riversamento e' effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno. 3. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo della quota a carico del debitore, determinata ai sensi dell'articolo 209, comma 3, lettera b), trattenuta dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione. 4. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 2 all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilita' speciale prevista dal comma 2 e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 e' determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 6. L'agente della riscossione e' tenuto a eseguire i versamenti delle somme riscosse ai sensi della parte I, titolo I, capo III, per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno 27 di ciascun mese per le somme riscosse dal 1° al 15 dello stesso mese ed entro il giorno 12 di ciascun mese per le somme riscosse dal 16 all'ultimo giorno del mese precedente. 7. Non sono soggette a esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate a essere riversate agli enti creditori ai sensi del presente articolo e dell'articolo 26.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art219 · fonte del testo

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