Art. 19 — Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.».
Testo vigente dal 10 gennaio 2011
