Il Capo X del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, e' abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)gli articoli 329, primo comma, lettera a) e 331 sono abrogati;
- b)all'articolo 389, primo comma, lettera b), la parola: «331» e' soppressa. Le voci da 1 a 50 della tabella A e la tabella B allegate al decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 22 dicembre 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1959, sono abrogate.
Testo vigente dal 26 agosto 2003
