Sezione II
- Art. 23 — Misure semplificate di adeguata verifica della clientela
- Art. 24 — Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
- Art. 25 — Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela
- Art. 25-bis — Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività