In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati possono applicare misure di adeguata verifica della clientela semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti prescritti dall'articolo 18. Ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica della clientela e fermo l'obbligo di commisurarne l'estensione al rischio in concreto rilevato, i soggetti obbligati tengono conto, tra l'altro, dei seguenti indici di basso rischio:

  • a)indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:
  • 1)societa' ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte ad obblighi di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarita' effettiva;
  • 2)pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
  • 3)clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della lettera c);
  • b)indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:
  • 1)contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia di importo superiore a 2.500 euro;
  • 2)forme pensionistiche complementari disciplinate dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
  • 3)regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;
  • 4)prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
  • 5)prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarita';
  • c)((indici di rischio geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in)):
  • 1)Stati membri;
  • 2)Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  • 3)Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilita' ad altre attivita' criminose;
  • 4)Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI. Le autorita' di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui (( all'articolo 7, comma 1, lettera a))), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformita' delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l'elenco di cui al precedente comma e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di basso rischio. Nell'esercizio delle medesime attribuzioni, le autorita' di vigilanza di settore ((possono individuare)) la tipologia delle misure di adeguata verifica semplificata che le banche e gli istituti di moneta elettronica sono autorizzati ad applicare in relazione a prodotti di moneta elettronica, ricorrendo, cumulativamente, le seguenti condizioni:
  • a)lo strumento di pagamento non e' ricaricabile ovvero e' previsto un limite mensile massimo di utilizzo di ((150 euro)) che puo' essere speso solo nel territorio della Repubblica;
  • b)l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i ((150 euro));
  • c)lo strumento di pagamento e' utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi;
  • d)lo strumento di pagamento non e' alimentato con moneta elettronica anonima;
  • e)l'emittente effettua un controllo sulle operazioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o sospette;
  • f)qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a ((50 euro,)) tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti.
  • f-bis)lo strumento di pagamento non e' utilizzato per operazioni di pagamento a distanza, come definite dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2015/2366, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, qualora l'importo dell'operazione e' superiore a 50 euro. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela e' comunque esclusa quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 23
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

23

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Testo vigente dal 10 novembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2017 al 10 novembre 2019. 11 parole tolte, 60 parole aggiunte in 6 capoversi.

c) indici di rischio tolto: relativi ad aree geografiche quali aggiunto: geografico relativi alla registrazione, alla residenza o allo stabilimento in:

… di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera tolto: c aggiunto: a), e gli organismi di autoregolamentazione, in conformita' delle regole tecniche di cui all'articolo … situazioni di basso rischio. Nell'esercizio delle medesime attribuzioni, le autorita' di vigilanza di settore tolto: individuano aggiunto: possono individuare la tipologia delle misure di adeguata verifica semplificata che le banche e gli …

a) lo strumento di pagamento non e' ricaricabile ovvero e' previsto un limite mensile massimo di utilizzo di tolto: 250 aggiunto: 150 euro che puo' essere speso solo nel territorio della Repubblica;

b) l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera i tolto: 250 aggiunto: 150 euro;

f) qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a tolto: 100 aggiunto: 50 euro, tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti. tolto: 4

aggiunto: f-bis) lo strumento di pagamento non e' utilizzato per operazioni di pagamento a distanza, come definite dall'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2015/2366, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, qualora l'importo dell'operazione e' superiore a 50 euro. L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela e' comunque esclusa quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231~art23 · fonte del testo

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