Art. 25-bis — Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività
((Nel caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attivita' quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, con l'eccezione della lettera h) di tale punto, con un intermediario corrispondente di un Paese terzo che presta servizi analoghi, compresi i trasferimenti di cripto-attivita', i prestatori di servizi per le cripto-attivita', oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela, al momento dell'avvio del rapporto adottano le seguenti ulteriori misure:
- a)determinano se l'intermediario corrispondente e' autorizzato o registrato;
- b)raccolgono informazioni sufficienti sull'intermediario corrispondente per comprendere pienamente la natura delle attivita' svolte e per determinare, sulla base di pubblici registri, elenchi, atti o documenti, la correttezza e la qualita' della vigilanza cui l'intermediario corrispondente e' soggetto;
- c)valutano la qualita' dei controlli in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo cui l'intermediario corrispondente e' soggetto;
- d)ottengono l'autorizzazione dei titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;
- e)definiscono in forma scritta i termini dell'accordo con l'intermediario corrispondente e i rispettivi obblighi;
- f)si assicurano che l'intermediario corrispondente abbia sottoposto ad adeguata verifica i clienti che hanno un accesso diretto ai conti di cripto-attivita' di passaggio, che effettui il controllo costante dei rapporti con tali clienti e che, su richiesta, possa fornire all'intermediario controparte obbligato i dati pertinenti in materia di adeguata verifica della clientela.)) ((I prestatori di servizi per le cripto-attivita' che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza per motivi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo documentano tale decisione.)) ((I prestatori di servizi per le cripto-attivita' aggiornano le informazioni sull'adeguata verifica per il rapporto di corrispondenza periodicamente o qualora emergano nuovi rischi in relazione all'intermediario corrispondente.)) ((I prestatori di servizi per le cripto-attivita' tengono conto delle informazioni di cui al comma 1 al fine di determinare, in funzione della valutazione del rischio, le misure appropriate da adottare per mitigare i rischi associati all'intermediario corrispondente.))
Testo vigente dal 30 dicembre 2024
