Art. 26 — Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi
Ferma la responsabilita' dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, e' consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c). Ai fini della presente sezione, si considerano «terzi»:
- a)gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2;
- b)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 125));
- c)gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;
- d)gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:
- 1)sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;
- 2)sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;
- e)i professionisti nei confronti di altri professionisti. 23
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
23Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Testo vigente dal 10 novembre 2019
