Ferma la responsabilita' dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di cui al presente Titolo, e' consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c). Ai fini della presente sezione, si considerano «terzi»:

  • a)gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2;
  • b)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 125));
  • c)gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in altri Stati membri;
  • d)gli intermediari bancari e finanziari aventi sede in un Paese terzo, che:
  • 1)sono tenuti ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva;
  • 2)sono sottoposti a controlli di vigilanza in linea con quelli previsti dal diritto dell'Unione europea;
  • e)i professionisti nei confronti di altri professionisti. 23
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

23

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Testo vigente dal 10 novembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2017 al 10 novembre 2019. 43 parole tolte, 10 parole aggiunte.

b) tolto: gli agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c) limitatamente alle operazioni di importo inferiore a 15.000 euro, relative alle prestazioni di servizi di pagamento e all'emissione e distribuzione di moneta elettronica di cui all'articolo 17, comma 6 aggiunto: LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 4 OTTOBRE 2019, N. 125;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231~art26 · fonte del testo

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