Art. 3 — Requisiti soggettivi del richiedente
L'assegno di cui all'articolo 1 e' riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti ((...)):
- a)sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, ((...)) ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- b)sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- c)sia residente e domiciliato in Italia ((ovvero sia titolare di un contratto di lavoro subordinato o eserciti un'attivita' di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa italiana vigente));
- d)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 19 FEBBRAIO 2026, N. 19, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 APRILE 2026, N. 50)).
Testo vigente dal 21 aprile 2026
