Art. 1 — Assegno temporaneo per i figli minori

In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al ((28 febbraio 2022)), ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e' riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • a)con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
  • 1)essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • 2)essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  • 3)essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di eta' inferiore ai diciotto anni compiuti;
  • 4)essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • b)con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validita', calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230

3

Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) che "Il beneficio di cui alla presente lettera e' riconosciuto secondo le modalita' disciplinate dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022".

Testo vigente dal 31 dicembre 2021

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 40/2025

    Questione infondata
    10 aprile 2025

    La Costituzione impone di preservare l’eguaglianza nell’accesso all’assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extra UE dall’altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di un bisogno primario dell’individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale, riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona; ove si tratti di prestazioni sociali, tanto maggiore è l’inerenza della prestazione a un bisogno essenziale della persona, tanto meno si giustifica la scelta di condizionarne il godimento a requisiti diversi ed aggiuntivi rispetto al grado di bisogno concretamente provato. (Precedenti: S. 42/2024 - mass. 46040; S. 137/2021 - mass. 43970; S. 50/2019 - mass. 41742; S. 107/2018 - mass. 40774; S. 222/2013 - mass. 37325; S. 40/2013 - mass. 36878).Dove la ratio dell’intervento è quella di alleviare un bisogno primario della persona, la scelta legislativa di limitazione o di esclusione va sottoposta a uno scrutinio particolarmente stretto, mentre nel caso in cui non venga direttamente in evidenza la finalità di alleviare uno stato di bisogno, l’esclusione o il limite può rinvenire una sua diversa e ragionevole giustificazione. (Precedenti: S. 31/2025 - mass. 46640; S. 42/2024 - mass. 46040; S. 34/2022 - mass. 44682; S. 44/2020 - mass. 43051; S. 222/2013 - mass. 37325).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 31 Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. a, n. 1, del d.l. n. 79 del 2021, come conv., nella parte in cui esclude il godimento dell’assegno temporaneo per i figli minori ai cittadini di Paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo. Il beneficio in esame – attribuito a condizione che al momento della presentazione della domanda, e per tutta la durata della misura, il richiedente goda di cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, o sia cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale – è determinato dalla esigenza di introdurre in via temporanea misure immediate volte a sostenere la genitorialità e favorire la natalità. Pertanto, dal complessivo quadro di riferimento, emerge che la provvidenza in questione non vale a sostenere specifici bisogni primari dell’individuo, apparendo, piuttosto, misura premiale della genitorialità, che non è, quindi, volta a tutelare una situazione di indigenza assoluta. La natura transitoria e la finalità “ponte” dello strumento – volto a dare attuazione alla misura, definitiva, dell’assegno unico universale, a sua volta d’indole non assistenziale, siccome svincolato, nell’an, da limiti reddituali delle famiglie – concorrono a definirne la portata, al di fuori dello stretto obiettivo di affrancare la persona da un bisogno pressante ed essenziale. Nell’indicato contesto, in cui vengono in valutazione i parametri della tutela della famiglia, maternità e infanzia, l’assegno temporaneo per i figli minori, quale provvidenza di tutela di soggetti fragili, ma non destinato al soddisfacimento di bisogni essenziali della persona, non è assimilabile alle misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa. Anche in considerazione della esigenza di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili va dunque affidata alla discrezionalità del legislatore, pur sempre in ossequio al principio di ragionevolezza, la possibilità di graduare con criteri restrittivi, o financo di escludere, l’accesso a prestazioni sociali). (Precedenti: S. 42/2024 - mass. 46040; S. 199/2022 - mass. 45086; S. 54/2022 - mass. 44744; S. 137/2021 - mass. 43970; S. 50/2019 - mass. 41742; S. 166/2018 - mass. 40102; S. 107/2018 - mass. 40774; S. 222/2013 - mass. 37328; S. 133/2013 - mass. 37132; S. 2/2013 - mass. 36862).

    Art. 1 Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori · Art. 3 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 2021 al 31 dicembre 2021. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

In via temporanea, tolto: A aggiunto: a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al tolto: 31 dicembre 2021 aggiunto: 28 febbraio 2022, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di …

a) con riferimento ai requisiti ditolto: ... cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230

    Il D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera a)) che "Il beneficio di cui alla presente lettera e' riconosciuto secondo le modalita' disciplinate dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l'anno 2022".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-06-08;79~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari