Autorita' nazionale competente Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito Ministero, e' l'Autorita' nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'esecuzione del regolamento, e per il coordinamento delle attivita' necessarie per l'esecuzione del medesimo, nonche' per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo regolamento. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e' l'ente tecnico scientifico di supporto al Ministero per l'applicazione del regolamento. Il Ministero:

  • a)partecipa al Comitato di cui all'articolo 27 del regolamento. Qualora sia necessario in ragione della materia da trattare, puo' essere assistito da rappresentanti di altre Amministrazioni;
  • b)designa i rappresentanti al forum scientifico di cui all'articolo 28 del regolamento;
  • c)cura i rapporti con la Commissione europea per le attivita' richieste dall'esecuzione del regolamento;
  • d)promuove le attivita' di cooperazione transnazionale previste dall'articolo 11 del regolamento;
  • e)coordina ed indirizza le attivita' poste in essere da ISPRA, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per dare esecuzione al regolamento e al presente decreto;
  • f)assiste le Autorita' competenti nella scelta della destinazione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale sequestrati, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 5;
  • g)provvede al coordinamento ed alla cooperazione con gli altri Stati membri e con gli Stati terzi interessati ai sensi dell'articolo 22 del regolamento e ne informa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del supporto del Comando unita' tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 174-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche', sulla base di apposita norma di attuazione, approvata ai sensi dei rispettivi statuti speciali, dei Corpi Forestali istituiti nelle regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Testo vigente dal 30 gennaio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;230~art3 · fonte del testo

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