Art. 174-bis c.o.m. — Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare

L'organizzazione forestale, ambientale e agroalimentare comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attivita' di elevata specializzazione in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in:

  • a)Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, ((tramite il Comandante generale)), per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale altresi' del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero. Il Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari e' retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vicecomandante del Comando e' attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale;
  • b)Comandi, retti da generale di divisione o di brigata, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti. I reparti istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n. 1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n. 211, Supplemento ordinario, sono posti alle dipendenze del Comando di cui al comma 2, lettera a). I medesimi reparti assumono rispettivamente la denominazione di Comando carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica e Comando carabinieri per la tutela agroalimentare. Dal Comando di cui al comma 2, lettera a), dipendono anche il Comando carabinieri per la tutela forestale e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversita'. Il Ministro ((dell'agricoltura)), della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri ((dell'agricoltura)), della sovranita' alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Testo vigente dal 14 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 16 maggio 2024 al 14 luglio 2024. 5 parole tolte, 3 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il tolto: comandante aggiunto: Comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per …

… e dei parchi e il Comando carabinieri per la tutela della biodiversita'. Il Ministro tolto: della agricoltura aggiunto: dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e … di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri tolto: della agricoltura aggiunto: dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art174bis · fonte del testo

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