Art. 1 — Normativa contabile
All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo le parole: «4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento.». All'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: «di cui ai titoli V e V-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V, V-bis e V-ter». Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «le societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998» sono inserite le seguenti: «le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58 del 1998;»;
- b)all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993» sono aggiunte le seguenti: «; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo n. 385 del 1993»;
- c)all'articolo 4, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Le societa' di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali, successivamente alla redazione di un bilancio in conformita' ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facolta' di continuare a redigere il bilancio in conformita' ai principi contabili internazionali.»;
- d)all'articolo 4, comma 7, le parole: «previste dai commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis»;
- e)all'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i rendiconti dei patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono sempre redatti in conformita' ai principi contabili internazionali.»;
- f)all'articolo 9, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, per i patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, nonche' per le societa' finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che abbiano esercitato le facolta' di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei principi contabili internazionali.».
Testo vigente dal 7 febbraio 2012
