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Che cosa è cambiato dal 24 novembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 2002 al 24 novembre 2007. 1121 parole tolte, 10 parole aggiunte in 23 capoversi.

tolto: Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista I, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato alternativamente per un periodo pari a:

tolto: a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda;

tolto: b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

tolto: c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;

tolto: d) cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilita' di almeno uno dei reparti dell'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista II, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita', di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

tolto: a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda;

tolto: b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

tolto: c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di avere esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni;

Mostra gli altri 15 capoversi cambiati

tolto: d) cinque anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente, ovvero sei anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista III, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

tolto: a) sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda;

tolto: b) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

tolto: c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per almeno cinque anni. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista IV, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita', di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

tolto: a) cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda;

tolto: b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno tre anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

tolto: c) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

tolto: d) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;

tolto: e) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione della durata di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista V, lettere a) e b) dell'allegato A, prima parte, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita', di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

tolto: a) tre anni come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda a condizione che l'attivita' in questione non sia cessata da piu' di due anni alla data in cui e' depositata la domanda prevista nell'articolo 6;

tolto: b) tre anni come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, a condizione che l'attivita' in questione non sia cessata da piu' di due anni alla data in cui e' depositata la domanda prevista nell'articolo 6. Per le attivita' comprese nell'allegato A, prima parte, lista VI, e' considerato esercizio effettivo dell'attivita', di cui all'articolo 2, comma 1, quello prestato, alternativamente, per un periodo pari a:

tolto: a) tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda;

tolto: b) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente;

tolto: c) due anni consecutivi come lavoratore autonomo o in qualita' di dirigente d'azienda, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver esercitato l'attivita' in questione come lavoratore dipendente per almeno tre anni;

tolto: d) tre anni consecutivi come lavoratore dipendente, nel caso in cui il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attivita' in questione, una precedente formazione comprovata da un certificato riconosciuto a livello nazionale o giudicata pienamente soddisfacente da un organismo professionale competente. Nei casi di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, lettere a) e c), l'attivita' non deve essere cessata da piu' di dieci anni alla data in cui e' depositata la domanda prevista nell'articolo 6.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007, N. 206

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-20;229~art3 · fonte del testo

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