I Ministeri svolgono o potenziano su base sistematica le attivita' di valutazione ex post per misurare, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, l'efficacia e l'utilita' delle opere realizzate nei settori di competenza, a partire dal momento in cui esse esplicano gli effetti per i quali sono state realizzate o comunque entro un triennio dalla loro messa in funzione. Le attivita' di valutazione ex post sono realizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni:

  • a)oggetto di valutazione sono, di norma, singole opere pubbliche ovvero, qualora utile e pertinente, raggruppamenti di opere accomunate da legami funzionali, settoriali o territoriali;
  • b)obiettivo della valutazione e' misurare i risultati e l'impatto di opere pubbliche collaudate ed entrate in funzione, nonche' l'economicita' e l'efficienza della loro realizzazione. La valutazione, ove utile, puo' essere estesa a opere ancora incomplete, in via di realizzazione o non entrate in funzione;
  • c)la valutazione accerta, in particolare, gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere. La Terza Sezione del Documento contiene:
  • a)l'indicazione delle opere da sottoporre a valutazione ex post, secondo i criteri stabiliti nelle linee guida di cui all'articolo 8;
  • b)la descrizione delle attivita' valutative che saranno poste in essere, con l'indicazione delle procedure, degli indicatori e dell'articolazione temporale delle stesse;
  • c)gli esiti delle valutazioni ex post su opere incluse in precedenti Documenti e gia' collaudate e fruibili;
  • d)gli esiti di valutazioni ex post su opere gia' collaudate e fruibili anche non incluse in precedenti Documenti;
  • e)ove utile, gli esiti di valutazioni su opere pubbliche ancora incomplete o in via di realizzazione;
  • f)l'analisi delle cause che hanno determinato scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere, con l'indicazione di ogni possibile azione correttiva da porre in essere;
  • g)ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione.

Testo vigente dal 6 febbraio 2012

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-12-29;228~art6 · fonte del testo

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