Art. 6 — Valutazione ex-post delle opere
I Ministeri svolgono o potenziano su base sistematica le attivita' di valutazione ex post per misurare, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria, l'efficacia e l'utilita' delle opere realizzate nei settori di competenza, a partire dal momento in cui esse esplicano gli effetti per i quali sono state realizzate o comunque entro un triennio dalla loro messa in funzione. Le attivita' di valutazione ex post sono realizzate tenendo conto delle seguenti indicazioni:
- a)oggetto di valutazione sono, di norma, singole opere pubbliche ovvero, qualora utile e pertinente, raggruppamenti di opere accomunate da legami funzionali, settoriali o territoriali;
- b)obiettivo della valutazione e' misurare i risultati e l'impatto di opere pubbliche collaudate ed entrate in funzione, nonche' l'economicita' e l'efficienza della loro realizzazione. La valutazione, ove utile, puo' essere estesa a opere ancora incomplete, in via di realizzazione o non entrate in funzione;
- c)la valutazione accerta, in particolare, gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere. La Terza Sezione del Documento contiene:
- a)l'indicazione delle opere da sottoporre a valutazione ex post, secondo i criteri stabiliti nelle linee guida di cui all'articolo 8;
- b)la descrizione delle attivita' valutative che saranno poste in essere, con l'indicazione delle procedure, degli indicatori e dell'articolazione temporale delle stesse;
- c)gli esiti delle valutazioni ex post su opere incluse in precedenti Documenti e gia' collaudate e fruibili;
- d)gli esiti di valutazioni ex post su opere gia' collaudate e fruibili anche non incluse in precedenti Documenti;
- e)ove utile, gli esiti di valutazioni su opere pubbliche ancora incomplete o in via di realizzazione;
- f)l'analisi delle cause che hanno determinato scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella documentazione di programmazione e progettazione delle opere, con l'indicazione di ogni possibile azione correttiva da porre in essere;
- g)ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione.
Testo vigente dal 6 febbraio 2012
