Art. 1 — Campo di applicazione e finalità
I Ministeri sono tenuti a svolgere le attivita' di valutazione ex ante ed ex post di cui al presente decreto al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa in conto capitale destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilita', di seguito "opere pubbliche", a valere sulle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente. Le predette attivita' di valutazione sono obbligatorie per le opere finanziate a valere sulle risorse iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero oggetto di trasferimento da parte degli stessi a favore di soggetti attuatori, pubblici o privati, in forza di specifica delega. Le predette attivita' sono altresi' obbligatorie per le opere pubbliche che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato.
Testo vigente dal 6 febbraio 2012
