Art. 4 — Valutazione ex ante delle singole opere
I Ministeri svolgono la valutazione delle singole opere, secondo principi di appropriatezza e proporzionalita', al fine di individuare, attraverso l'elaborazione degli studi di fattibilita' di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e), le soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi identificati nella valutazione ex ante dei fabbisogni di infrastrutture e servizi. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, lo studio di fattibilita' contiene:
- a)i valori degli indicatori di realizzazione e di risultato che, insieme alla quantificazione finale dei tempi e dei costi, consentono di misurare la rispondenza dell'opera finita con i contenuti della valutazione ex ante;
- b)il piano economico-finanziario del progetto di investimento, corredato dagli indicatori sintetici di valutazione della redditivita';
- c)l'analisi della sostenibilita' gestionale dell'opera;
- d)ogni altro elemento ritenuto utile o opportuno ai fini della valutazione. Resta fermo che gli studi di fattibilita' per le opere relative a infrastrutture strategiche dovranno contenere anche gli ulteriori elementi definiti dal CIPE ai sensi dell'articolo 161, comma 1-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per le opere il cui costo stimato sia superiore a 10 milioni di euro, i Ministeri presentano, in allegato agli studi di fattibilita', anche l'analisi dei rischi. Tale analisi esplicita le condizioni di realizzabilita' dell'opera, elenca i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di attuazione dell'opera con le relative responsabilita', individua i fattori, gli eventi e le situazioni che possono configurare cause di criticita' in corso di progettazione, affidamento, realizzazione e gestione dell'opera e indica le azioni che l'amministrazione intende compiere per contrastare l'insorgere delle criticita' medesime. L'analisi evidenzia inoltre i rischi di natura finanziaria, sociale e gestionale, quantificandone le possibili conseguenze in termini di aggravio di tempi, costi e variazioni nelle realizzazioni. L'analisi dei rischi e' aggiornata e approvata dal Ministero competente alla conclusione di ciascuna fase progettuale e attuativa, nonche' in sede di finanziamento dell'opera ai fini dello stanziamento delle risorse necessarie. In assenza dell'analisi dei rischi, l'opera non puo' essere inserita nel Documento e le procedure di affidamento dei lavori non possono essere avviate.
Testo vigente dal 6 febbraio 2012
