Art. 4 — Liceo artistico
Articolo abrogato dal d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89.
Abrogato dal 16 giugno 2010
Articolo abrogato dal d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89.
Abrogato dal 16 giugno 2010
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 4 novembre 2005 al 16 giugno 2010. 365 parole tolte, 11 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il percorso del liceo artistico approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilita' e le capacita' necessarie per conoscere il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la propria creativita' e progettualita'. Assicura la conoscenza dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative. Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
tolto: a) arti figurative;
tolto: b) architettura, design, ambiente;
tolto: c) audiovisivo, multimedia, scenografia. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacita' progettuale:
tolto: a) nel laboratorio di figurazione, dell'indirizzo arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);
tolto: b) nel laboratorio di progettazione, dell'indirizzo architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la padronanza di metodi di rappresentazione specifici della architettura, delle metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;
tolto: c) nel laboratorio audiovisivo, dell'indirizzo audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell'allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo. L'orario annuale delle attivita' ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e' di 1089 ore nel primo biennio, 726 ore nel secondo biennio e 660 ore nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; 1089 ore nel primo biennio, 792 ore nel secondo biennio e 726 ore nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori di indirizzo e' di 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2, e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attivita' e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente e' di 99 ore per il primo ed il secondo biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli indirizzi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;226~art4 · fonte del testo
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