((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89)) Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III e' avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti:

  • a)individuazione delle figure di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
  • b)standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonche' alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale di cui alla lettera a);
  • c)standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89)) ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89)) Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante, acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale, sono esclusivamente di competenza delle Regioni e delle Province autonome. In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le Regioni, degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche. 8.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89)) 9.((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89))

Testo vigente dal 16 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 giugno 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2009 al 16 giugno 2010. 479 parole tolte, 79 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il primo anno dei percorsi liceali di cui al Capo II e' avviato previa definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza unificata, dei seguenti aspetti:

tolto: a) tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente nei percorsi liceali di cui al presente decreto, da assumere quale riferimento di massima per la programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

tolto: b) tabelle di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di cui al Capo II;

tolto: c) l'incremento fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all'articolo 2, comma 3.aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al …

c) standard minimi relativi alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi. tolto: L'attuazione del Capo II e del Capo III avviene nel quadro della programmazione della rete scolastica di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, finalizzata a far corrispondere l'offerta formativa complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna Regione. L'amministrazione scolastica assicura la propria piena collaborazione, su richiesta della Regione. Al coordinamento dell'attuazione a livello nazionale si provvede attraverso specifiche intese in sede di Conferenza unificata da definire entro il 30 novembre 2005. A tale fine, la programmazione di ciascuna Regione va definita entro il 31 dicembre 2005. Le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti. Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, fino alla messa a regime del sistema dei licei, la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto del personale docente resta confermata nelle quantita' complessivamente determinate per l'anno scolastico 2005/2006. I corsi previsti dall'ordinamento previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo II secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento. aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 Con l'attuazione dei percorsi di cui al Capo III, i titoli e le … formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche. tolto: In prima applicazione, i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all'articolo 8, possono essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' adottato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212. aggiunto: 8.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89 9.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 MARZO 2010, N. 89

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;226~art27 · fonte del testo

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