Art. 1 — Trasformazione della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna
Articolo abrogato dal. d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Abrogato dal 15 giugno 2006
Articolo abrogato dal. d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.
Abrogato dal 15 giugno 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2003 al 15 giugno 2006. 273 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' fra uomo e donna, istituita dall'articolo 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, e' trasformata in organo consultivo e di proposta, denominato Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, di seguito denominato: "Commissione", presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Commissione fornisce al Ministro per le pari opportunita', di seguito denominato: "Ministro", che lo presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunita' fra uomo e donna; in particolare la Commissione:
tolto: a) formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche normative necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunita' fra uomo e donna, fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici, utili ai fini della predisposizione degli atti normativi;
tolto: b) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita' nei vari settori della vita politica, economica e sociale e di segnalare le iniziative opportune;
tolto: c) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita';
tolto: d) fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del Ministro o del Dipartimento per le pari opportunita';
tolto: e) svolge attivita' di studio e di ricerca in materia di pari opportunita' fra uomo e donna. Le competenze della Commissione non riguardano la materia della parita' fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL. D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-31;226~art1 · fonte del testo
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