Art. 3 — Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna (decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, articolo 1)
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 115.
Abrogato dal 16 agosto 2007
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 115.
Abrogato dal 16 agosto 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 2006 al 16 agosto 2007. 222 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La Commissione per le pari opportunita' fra uomo e donna, istituita presso il Dipartimento per le pari opportunita', fornisce al Ministro per le pari opportunita', che la presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunita' fra uomo e donna, sui provvedimenti di competenza dello Stato, ad esclusione di quelli riferiti alla materia della parita' fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro; in particolare la Commissione:
tolto: a) formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche della normativa statale necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunita' fra uomo e donna, fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici, utili ai fini della predisposizione degli atti normativi;
tolto: b) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita' nei vari settori della vita politica, economica e sociale e di segnalare le iniziative opportune;
tolto: c) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunita';
tolto: d) fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del Ministro o del Dipartimento per le pari opportunita';
tolto: e) svolge attivita' di studio e di ricerca in materia di pari opportunita' fra uomo e donna.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art3 · fonte del testo
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