Art. 8 — Delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2013 al 27 settembre 2022. 209 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: A complemento delle misure stabilite all'articolo 6, l'autorita' competente delimita una zona di protezione e una zona di sorveglianza, tenendo conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la malattia, nonche' delle strutture di controllo. Tali zone sono costituite, rispettivamente, da:
tolto: a) una parte del territorio avente un raggio minimo di 100 km intorno all'azienda infetta;
tolto: b) una parte del territorio profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione e in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione con vaccini vivi attenuati. Nel caso in cui le zone di protezione e di sorveglianza sono situate nel territorio di piu' Stati membri, la relativa delimitazione e' effettuata in cooperazione tra le autorita' competenti degli Stati interessati; se necessario, le zone di protezione e di sorveglianza sono delimitate in sede comunitaria. Il Ministero della salute puo' modificare, informandone la Commissione europea, la delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza in funzione:
tolto: a) della situazione geografica e dei fattori ecologici;
tolto: b) delle condizioni meteorologiche;
tolto: c) della presenza e della distribuzione del vettore;
tolto: d) dei risultati degli studi epizooziologici effettuati ai sensi dell'articolo 7;
tolto: e) dei risultati degli esami di laboratorio;
tolto: f) dell'applicazione delle misure di lotta, in particolare della disinfestazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-09;225~art8 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.