Art. 12 — Consultazione e informazione pubblica
Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27, l'autorita' nazionale competente provvede, secondo le modalita' indicate nell'allegato VIII, ad effettuare la consultazione pubblica e a garantire l'accesso alle informazioni in merito alle notifiche e alle emissioni deliberate nell'ambiente di OGM contemplate nel Titolo II. Sono oggetto di consultazione pubblica, ai sensi del comma 1, i seguenti documenti ed informazioni forniti dal notificante:
- a)la sintesi del fascicolo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), punto 7;
- b)la valutazione del rischio ambientale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
- c)ogni nuova informazione di cui all'articolo 11, comma 2. I documenti e le informazioni di cui al comma 2 restano disponibili per la consultazione pubblica secondo le modalita' dell'allegato VIII per un periodo di trenta giorni. L'autorita' nazionale competente, al termine del periodo di cui al comma 3 raccoglie e trasmette alla Commissione di cui all'articolo 6, tutte le osservazioni eventualmente pervenute nel corso della consultazione; L'autorita' nazionale competente rende pubbliche, secondo le modalita' dell'allegato VIII, le informazioni concernenti:
- a)i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- b)gli esiti dei controlli del piano di monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), punto 5);
- c)le conclusioni della valutazione di cui all'articolo 9, comma 2;
- d)il provvedimento di autorizzazione o di diniego di cui all'articolo 9, comma 3;
- e)le proposte di cui all'articolo 10, ove non gia' rese pubbliche dalla Commissione europea;
- f)la relazione conclusiva ed il parere sull'emissione di cui all'articolo 13. Chiunque coltiva piante geneticamente modificate appone adeguati cartelli di segnalazione che indicano chiaramente la presenza di OGM.
Testo vigente dal 22 agosto 2003
