Fatto salvo l'articolo 27, l'autorita' nazionale competente mette a disposizione del pubblico, non appena ne entra in possesso, e secondo le modalita' indicate nell'allegato VIII, le relazioni di valutazione di cui agli articoli 17, comma 2, e 20, comma 4, nonche' quelle elaborate dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e trasmesse dalla Commissione dell'Unione europea. Per tutti gli OGM sono messi a disposizione del pubblico:

  • a)una sintesi del fascicolo di cui all'articolo 16, comma 3, lettera i), o la sintesi del fascicolo trasmesso dalla Commissione europea;
  • b)le relazioni di valutazione di cui al comma 1;
  • c)i pareri dei comitati scientifici consultati;
  • d)i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 22;
  • e)i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
  • f)i provvedimenti di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, e all'articolo 20, commi 6 e 7, ovvero i documenti equipollenti rilasciati dalle autorita' competenti degli altri Stati membri;
  • g)l'elenco aggiornato annualmente degli organismi geneticamente modificati di cui all'articolo 14, comma 4;
  • h)ogni nuova informazione disponibile di cui all'articolo 23;
  • i)i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25;

Testo vigente dal 22 agosto 2003

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-08;224~art26 · fonte del testo

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