Art. 26 — Informazione pubblica
Fatto salvo l'articolo 27, l'autorita' nazionale competente mette a disposizione del pubblico, non appena ne entra in possesso, e secondo le modalita' indicate nell'allegato VIII, le relazioni di valutazione di cui agli articoli 17, comma 2, e 20, comma 4, nonche' quelle elaborate dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e trasmesse dalla Commissione dell'Unione europea. Per tutti gli OGM sono messi a disposizione del pubblico:
- a)una sintesi del fascicolo di cui all'articolo 16, comma 3, lettera i), o la sintesi del fascicolo trasmesso dalla Commissione europea;
- b)le relazioni di valutazione di cui al comma 1;
- c)i pareri dei comitati scientifici consultati;
- d)i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 22;
- e)i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
- f)i provvedimenti di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, e all'articolo 20, commi 6 e 7, ovvero i documenti equipollenti rilasciati dalle autorita' competenti degli altri Stati membri;
- g)l'elenco aggiornato annualmente degli organismi geneticamente modificati di cui all'articolo 14, comma 4;
- h)ogni nuova informazione disponibile di cui all'articolo 23;
- i)i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25;
Testo vigente dal 22 agosto 2003
