Art. 6 — Commissione interministeriale di valutazione
Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituita una Commissione interministeriale per l'elaborazione dei pareri sulle notifiche e sulle informazioni di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 con il compito di:
- a)verificare che il contenuto di dette notifiche e informazioni sia conforme alle disposizioni del presente decreto;
- b)esaminare qualsiasi osservazione sulle notifiche eventualmente presentata dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e dal pubblico;
- c)valutare i rischi dell'emissione per la salute umana, animale e per l'ambiente;
- d)esaminare le informazioni del notificante di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 e promuovere, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanita' e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- e)disporre, se del caso, la consultazione delle parti sociali, del pubblico e di ogni altro soggetto interessato, ivi compresi eventuali comitati scientifici ed etici, sia nazionali che comunitari;
- f)redigere le proprie conclusioni e, nei casi previsti, la relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20. La Commissione interministeriale di cui al comma 1, esamina le relazioni di valutazione e le informazioni relative all'emissione deliberata e all'immissione sul mercato di OGM provenienti dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e dalla Commissione europea e trasmesse all'autorita' competente ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 17 aprile 2001, n. L 106, richiedendo, se del caso, ulteriori informazioni ed esprimendo il proprio parere sulla base della valutazione dei rischi dell'emissione. La Commissione interministeriale di cui al comma 1 e' presieduta da un direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero da un suo sostituto, ed e' composta da rappresentanti e da esperti di comprovata competenza scientifica designati dalle amministrazioni interessate, cosi' ripartiti:
- a)un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- b)un rappresentante del Ministero della salute;
- c)un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- d)un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
- e)un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- f)tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
- g)due esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- h)due esperti del Ministero della salute;
- i)due esperti del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- j)due esperti dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
- k)un esperto dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);
- l)un esperto del Ministero delle attivita' produttive;
- m)un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
- n)un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 3 e' nominato un membro supplente di comprovata esperienza e competenza. Le funzioni di segreteria della Commissione di cui al comma 1, sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, presso il quale la medesima ha sede. La Commissione interministeriale di valutazione, i cui componenti durano in carica quattro anni, adotta, entro sessanta giorni dalla data della sua istituzione, un regolamento di funzionamento interno. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, le parole da «anche per l'esercizio» fino a «decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92», sono soppresse. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a partire dall'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1. Dalla stessa data il notificante provvede al versamento delle tariffe di cui all'articolo 33 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Testo vigente dal 22 agosto 2003
