Art. 11 — Cooperazione in caso di accertamento di infrazioni
Le amministrazioni cui fanno capo le autorita' di controllo, per le operazioni contemplate nell'articolo 10, comma 3, instaurano una diretta collaborazione con lo Stato membro di spedizione, al fine di concertare le strategie da attuarsi nella fattispecie, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Qualora dai controlli a destinazione effettuati conformemente all'articolo 10, comma 1, lettera b), risulti il persistere di una irregolarita', le amministrazioni interessate informano direttamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. In attesa delle conclusioni da parte della Commissione europea lo Stato membro di destinazione puo' disporre ulteriori accertamenti sui prodotti provenienti dallo stabilimento d'origine sollecitando nel contempo un'intensificazione dei controlli presso il medesimo stabilimento da parte dello Stato speditore.
Testo vigente dal 22 agosto 2003
