Art. 2 — Ambito di applicazione
Il presente decreto si applica alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' ai concessionari dei pubblici servizi limitatamente agli articoli 7 e 8. Le Autorita' indipendenti, gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale adeguano i propri ordinamenti ai principi del presente decreto nell'ambito della loro autonomia regolamentare e organizzativa.
Testo vigente dal 12 gennaio 2024
