Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 55, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 233/1999

    Questione inammissibile
    11 giugno 1999

    Manifesta inammissibilità della questione, in quanto - premesso che il giudice ' a quò ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 79 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), affermando di dover giudicare su una condotta costituente ancora reato, in ordine alla quale si sarebbe verificata una successione di leggi penali nel tempo, ma non ha indicato quale sia la norma sopravvenuta che prevede tuttora come reato detta condotta: il che configura già un difetto di motivazione sulla rilevanza - il predetto giudice incorre in un manifesto equivoco laddove attribuisce alla disposizione impugnata il significato di imporre al giudice, qualora non pervenga ad un provvedimento di archiviazione o ad una pronuncia di proscioglimento, di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa anche nelle ipotesi nelle quali il fatto contestato non costituisca attualmente illecito amministrativo, ma sia ancora previsto come reato. Peraltro, la questione sollevata risulta in parte contraddittoria, perché, da un lato, il rimettente assume l'illegittimità della norma impugnata per contrasto con l'art. 79 Cost., dall'altro lato, evocando l'art. 3 Cost. sul presupposto che il richiamo testuale ai <<procedimenti penali>> comporti irragionevolmente l'applicabilità della stessa ai soli procedimenti nella fase delle indagini, sembra chiederne l'estensione ai procedimenti pervenuti alla fase del dibattimento.

    Art. 55 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio · Art. 3 cost. · Art. 79 cost. · Art. 2 c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1997 al 29 aprile 2006. 130 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all' irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione,ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali e' competente il Comune. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-05;22~art55 · fonte del testo

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