Corte costituzionale

Ordinanza n. 233/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/06/1999 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive

91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE

sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), promosso con

ordinanza emessa il 27 maggio 1998 dal pretore di Roma, sezione

distaccata di Tivoli, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1998

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima

serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 maggio 1998, pervenuta a

questa Corte il successivo 7 settembre, il pretore di Roma, sezione

distaccata di Tivoli, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo

comma, e 79 della Costituzione, dell'art. 55 del decreto legislativo

5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui

rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli

imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

che il remittente premette di trovarsi a giudicare, fra l'altro,

su un'imputazione relativa a condotta già punita come

contravvenzione dall'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre

1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai

rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e

n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), riguardo alla quale,

a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997, si

sarebbe verificata una ipotesi di successione di leggi penali

disciplinata in generale dall'art. 2 del codice penale;

che peraltro, secondo il giudice a quo esso dovrebbe fare

applicazione dell'art. 55, comma 3, del predetto d.lgs. n. 22 del

1997, a norma del quale "per i procedimenti penali pendenti alla data

di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se

non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di

proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti

indicati al comma 1 (Provincia o comune) ai fini dell'applicazione

delle sanzioni amministrative", disposizione che, a suo avviso, non

si applicherebbe solo ai casi di abolitio criminis ma anche a quelli

di riformulazione della fattispecie, pur sempre penalmente rilevante,

o di nuova determinazione della sanzione penale, come si evincerebbe

dal riferimento a procedimenti penali suscettibili di definizione nel

merito con sentenza di proscioglimento, e dal fatto che altrimenti la

norma sarebbe inutile, in quanto non farebbe che dichiarare effetti

già desumibili dalle norme generali sulla successione di leggi

penali nel tempo;

che, ad avviso del remittente, detta disposizione, in forza della

quale il giudice, non sussistendo i presupposti per il

proscioglimento o l'archiviazione, dovrebbe limitarsi ad una

pronuncia di sostanziale non liquet, trasmettendo gli atti

all'autorità amministrativa, introdurrebbe di fatto,

surrettiziamente, una "forma sui generis di amnistia generalizzata",

al di fuori dei presupposti di competenza e di procedimento stabiliti

dall'art. 79 della Costituzione, che risulterebbe così violato;

che, inoltre, sempre ad avviso del remittente, il richiamo

testuale ai "procedimenti penali", interpretabile nel senso che ci si

riferisca solo ai giudizi ancora pendenti nella fase delle indagini

preliminari, darebbe luogo ad un ulteriore dubbio di

costituzionalità, per violazione dell'art. 3, primo e secondo comma,

della Costituzione, in quanto identiche fattispecie, anche quanto al

tempo di consumazione, riceverebbero diverso trattamento in

dipendenza del fatto casuale che si sia o meno superata la fase delle

indagini preliminari, il che manifesterebbe un vizio di palese

arbitrarietà e disuguaglianza immotivata di trattamento di casi

uguali;

che, a dire del giudice a quo la questione prospettata sarebbe

rilevante perché il giudice sarebbe chiamato a fare applicazione del

citato art. 55, comma 3, sul presupposto che esso si riferisca ai

procedimenti penali in genere, anche dunque a quelli pervenuti nella

fase strettamente processuale, mentre, in diversa ipotesi,

l'esclusione della sua applicazione nella fase processuale

costituisce proprio l'oggetto di una delle specifiche doglianze mosse

con la proposizione della questione medesima;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

concludendo per l'infondatezza della questione, sul rilievo che

l'art. 55 del d.lgs. n. 22 del 1997 fu introdotto per evitare gli

effetti altrimenti derivanti dalla depenalizzazione di talune

fattispecie se non accompagnata dalla previsione di una disciplina

transitoria, e cioè per evitare che le condotte depenalizzate,

tenute nel vigore della legge precedente, non possano essere punite

come illeciti amministrativi.

Considerato che il remittente afferma di dover giudicare su una

condotta costituente ancora reato, in ordine alla quale assume

essersi verificata una successione di leggi penali nel tempo, ma non

indica quale sia la norma sopravvenuta (presumibilmente contenuta

nello stesso decreto legislativo n. 22 del 1997) che prevede tuttora

come reato detta condotta: il che configura già un difetto di

motivazione sulla rilevanza;

che, in ogni modo, il giudice a quo incorre in un manifesto

equivoco là dove attribuisce alla disposizione impugnata - dettata

nell'ambito dell'art. 55 del decreto legislativo, con chiaro ed

univoco riferimento alle ipotesi di depenalizzazione di condotte in

precedenza costituenti reato, e oggi trasformate in illeciti

amministrativi - il significato di imporre al giudice, qualora non

pervenga ad un provvedimento di archiviazione o a una pronuncia di

proscioglimento, di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa

anche nelle ipotesi nelle quali il fatto contestato non costituisca

oggi illecito amministrativo, ma sia tuttora previsto come reato;

che a tale interpretazione, manifestamente erronea ed

irragionevole, prospettata dal remittente non dà alcun conforto il

riferimento della norma a eventuali provvedimenti di archiviazione o

pronunce di proscioglimento adottati dal giudice penale, previsione

con la quale il legislatore ha, all'evidenza, voluto evitare la

rimessione all'autorità amministrativa di contestazioni di illeciti

depenalizzati non aventi consistenza in linea di fatto, mentre negli

altri casi la norma assolve alla funzione di regolare in via

transitoria la successione fra la norma penale e quella che configura

l'illecito amministrativo, evitando che condotte, tenute nel vigore

della norma incriminatrice, e successivamente depenalizzate,

risultino prive di ogni sanzione;

che pertanto in nessun modo si può sostenere l'applicabilità

della disposizione impugnata in ipotesi - come quella che secondo il

remittente ricorrerebbe nella specie - di successione di norme

entrambe incriminatrici, onde difetta palesemente la rilevanza della

questione sollevata;

che, per di più, il giudice a quo solleva una questione in parte

contraddittoria, perché, da un lato, assume l'illegittimità della

norma impugnata per contrasto con l'art. 79 della Costituzione;

dall'altro lato, evocando l'art. 3 della Costituzione sul presupposto

che il richiamo testuale ai "procedimenti penali" comporti

irrragionevolmente l'applicabilità della stessa ai soli procedimenti

nella fase delle indagini, sembra chiederne l'estensione ai

procedimenti, come quello avanti ad esso pendente, prevenuti alla

fase del dibattimento;

che dunque, sotto molteplici profili, e principalmente per

difetto assoluto di rilevanza, la questione sollevata si appalesa

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 55 del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui

rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli

imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), sollevata, in riferimento

agli articoli 3, primo e secondo comma, e 79 della Costituzione, dal

pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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