Titolo VI – Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura
- Art. 87 — Classi dei medicinali ai fini della fornitura
- Art. 88 — Medicinali soggetti a prescrizione medica
- Art. 89 — Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
- Art. 90 — Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale
- Art. 91 — Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa
- Art. 92 — Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili
- Art. 93 — Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti
- Art. 94 — Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista
- Art. 95 — Accertamenti sull'osservanza delle disposizioni in materia di classificazione
- Art. 96 — Medicinali non soggetti a prescrizione
- Art. 97 — Pubblicazione dell'elenco dei medicinali secondo la classificazione ai fini della fornitura
- Art. 98 — Tutela delle prove e delle sperimentazioni finalizzate ad una modifica della classificazione
- Art. 98-bis — Sperimentazioni sulle modalità di fornitura dei medicinali