Art. 87 — Classi dei medicinali ai fini della fornitura
All'atto del rilascio dell'AIC o successivamente, previa nuova valutazione dell'AIFA, anche su istanza del richiedente, i medicinali sono classificati in una o piu' delle seguenti categorie:
- a)medicinali soggetti a prescrizione medica;
- b)medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;
- c)medicinali soggetti a prescrizione medica speciale;
- d)medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti:
- 1)medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti;
- 2)medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;
- 3)medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista;
- e)medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti:
- 1)medicinali da banco o di automedicazione;
- 2)restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Testo vigente dal 21 giugno 2006
