All'atto del rilascio dell'AIC o successivamente, previa nuova valutazione dell'AIFA, anche su istanza del richiedente, i medicinali sono classificati in una o piu' delle seguenti categorie:

  • a)medicinali soggetti a prescrizione medica;
  • b)medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;
  • c)medicinali soggetti a prescrizione medica speciale;
  • d)medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti:
  • 1)medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti;
  • 2)medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;
  • 3)medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista;
  • e)medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti:
  • 1)medicinali da banco o di automedicazione;
  • 2)restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Testo vigente dal 21 giugno 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219~art87 · fonte del testo

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