Capo III – Disposizioni speciali relative ai medicinali di origine vegetale tradizionali
- Art. 21 — Registrazione basata sull'impiego tradizionale
- Art. 22 — Stabilimento del richiedente e del titolare della registrazione e autorità competente per la registrazione
- Art. 23 — Contenuto della domanda
- Art. 24 — Applicazione ai medicinali di origine vegetale tradizionali della procedura di mutuo riconoscimento e della procedura decentrata
- Art. 25 — Diniego della registrazione
- Art. 26 — Domande relative a sostanze o preparati compresi nello specifico elenco comunitario
- Art. 27 — Altre disposizioni applicabili ai medicinali di origine vegetale tradizionali
- Art. 28 — Partecipazione italiana al comitato dei medicinali di origine vegetale