Registrazione delle attivita' di importazione e di fabbricazione delle sostanze attive ad uso veterinario Il Ministero della salute e' l'autorita' competente a ricevere, secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 95 del regolamento:

  • a)le richieste dei fabbricanti di sostanze attive stabiliti sul territorio nazionale, di registrazione dell'attivita' di fabbricazione delle sostanze attive utilizzate come materiali di partenza dei medicinali veterinari;
  • b)le richieste di registrazione dell'attivita' di importazione delle sostanze di cui alla lettera a). Il Ministero della salute e' l'autorita' competente ad adottare i relativi provvedimenti di diniego, di sospensione o di revoca delle registrazioni di cui al comma 1. Gli importatori e i fabbricanti di sostanze attive comunicano al Ministero della salute le modifiche di cui all'articolo 95, paragrafo 5, del regolamento. Il Ministero della salute individua, con proprio provvedimento, le tipologie di modifiche soggette all'obbligo di notifica immediata. Nello svolgimento delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 il Ministero della salute e' l'autorita' competente all'inserimento delle relative informazioni nella banca dati della fabbricazione e della distribuzione all'ingrosso di cui all'articolo 91 del regolamento.

Testo vigente dal 3 gennaio 2024

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;218~art15 · fonte del testo

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