Art. 10 — Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75.
Abrogato dal 10 giugno 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75.
Abrogato dal 10 giugno 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2009 al 10 giugno 2010. 159 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'inserimento di nuovi concimi nazionali, ammendanti, correttivi, substrati di coltura, matrici organiche, prodotti ad azione specifica, rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla definizione di nuovi tipi di fertilizzanti ed alle altre modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9. La domanda di inserimento di nuovi prodotti o la richiesta di definizione di nuovi tipi deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali, corredandola della necessaria documentazione tecnica, di cui all'allegato 10, nonche' della specifica indicazione dei metodi di analisi. I metodi presentati a corredo della domanda devono essere visionati dalla Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, al fine di verificarne la applicabilita' al prodotto in corso di inserimento ed iniziare o meno l'attivita' necessaria per la successiva ufficializzazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 2010, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-29;217~art10 · fonte del testo
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