Art. 10 — Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 aprile 2006, n. 217.
Abrogato dal 5 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 aprile 2006, n. 217.
Abrogato dal 5 luglio 2006
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3 versioni dal 1984
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1993 al 5 luglio 2006. 277 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' istituita una commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere - esperiti, ove necessario, anche con la collaborazione di istituti pubblici, gli opportuni accertamenti tecnici - su questioni di particolare rilevanza attinenti al settore dei fertilizzanti, nonche' sulle modifiche da apportare agli allegati alla presente legge. Tale commissione, nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composta da:
tolto: a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
tolto: b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui uno con funzioni di presidente;
tolto: c) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
tolto: d) un rappresentante del Ministero della sanita';
tolto: e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
tolto: f) un rappresentante del Ministero delle finanze;
tolto: g) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
tolto: h) tre rappresentanti delle organizzazioni dei produttori, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
tolto: i) quattro rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
tolto: l) quattro esperti nelle materie contemplate dalla presente legge, scelti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
tolto: m) un rappresentante dei commercianti, designato dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
tolto: n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la commissione puo' regolarmente funzionare qualora sia stata nominata la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La commissione viene nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 2006, N. 217
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1984-10-19;748~art10 · fonte del testo
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