Art. 206 — Collocamento in disponibilità
(( I dirigenti del Corpo nazionale possono essere collocati in posizione di disponibilita', entro il limite non eccedente il 5 per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato. I dirigenti generali sono collocati in posizione di disponibilita', previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento. I primi dirigenti e i dirigenti superiori sono collocati in posizione di disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento, sentito il capo del Corpo nazionale. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilita' per un periodo non superiore al quadriennio, rinnovabile per una sola volta. 5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilita' non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi e' reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilita'.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127
12Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 21 novembre 2018
