Art. 15 — Trattamento economico
La struttura del trattamento economico onnicomprensivo dei funzionari e' articolata nelle seguenti componenti:
- a)stipendio tabellare e indennita' integrativa speciale;
- b)retribuzione di posizione, parte fissa e parte variabile correlata alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi ed alle responsabilita' esercitate;
- c)retribuzione di risultato, in relazione ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio attribuite ai funzionari. La determinazione del trattamento economico omnicomprensivo e' effettuata attraverso il procedimento negoziale di cui agli articoli 20 e seguenti.
Testo vigente dal 3 marzo 2006
