Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non e' stato depositato il verbale conclusivo della mediazione. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono fissate le specifiche tecniche relative alla piattaforma di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), numero 2.1), del presente decreto, per l'inserimento e il trattamento dei dati nonche' per l'accesso al registro degli organismi di mediazione, alla sezione speciale per gli organismi ADR e agli elenchi istituiti in conformita' al Capo II del decreto del Ministro della giustizia 24 ottobre 2023, n. 150. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e requisiti per l'accesso a un corso integrativo di formazione per i mediatori che si sono formati con i percorsi stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia n. 150 del 2023.

Testo vigente dal 10 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-27;216~art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari